Affidamento dei servizi assicurativi da parte dei comuni

AS851 – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DA PARTE DEI COMUNI

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito Autorità), nell’esercizio del potere di segnalazione di cui all’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ritiene opportuno svolgere le seguenti osservazioni in ordine alle problematiche concorrenziali conseguenti alle modalità di affidamento dei servizi assicurativi prescelte dai comuni. Risulta, infatti, all’Autorità che spesso i Comuni, affidino i servizi assicurativi rinnovando tacitamente i contratti in essere stipulati in precedenza e senza procedere ad alcun confronto competitivo delle varie offerte presenti sul mercato.

Ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), l’affidamento di servizi assicurativi deve avvenire mediante procedure di evidenza pubblica, nel rispetto delle normative, nazionali e comunitarie, che regolano la fornitura di servizi alla Pubblica Amministrazione. A tale proposito, l’Autorità ha più volte segnalato1, anche con specifico riguardo ai servizi assicurativi, che le procedure di evidenza pubblica devono essere considerate lo strumento principe per perseguire l’interesse pubblico e, allo stesso tempo, rispettare le dinamiche di mercato. Al fine di garantire il raggiungimento dei massimi obiettivi di efficienza, occorre, infatti, assicurare che il servizio sia affidato in seguito ad un pieno e ampio confronto competitivo.

Ciò determina altresì effetti pro competitivi nel mercato dell’offerta dei servizi assicurativi garantendo agli operatori la possibilità di partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio.

Il mancato espletamento di procedure di selezione improntate a criteri di evidenza pubblica e il rinnovo degli affidamenti preesistenti rischiano di creare un contesto competitivo con assetti e posizioni di mercato storicizzati

In conclusione l’Autorità, auspicando che le osservazioni sopra rappresentate siano tenute nella dovuta considerazione, confida nelle iniziative che si riterrà opportuno intraprendere al fine di tutelare e promuovere il mercato dei servizi assicurativi nel territorio di riferimento, sottolineando che la proroga degli affidamenti in essere potrebbe frenare lo sviluppo competitivo dei mercati di riferimento e non costituisce un metodo di acquisizione di beni/servizi efficiente in quanto non garantisce la scelta del prodotto migliore.

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1 Si vedano le segnalazioni AS784 del 15 dicembre 2010, Associazione di Comuni Bresciani – Gara per il servizio di brokeraggio assicurativo, in Boll. n. 48/010, AS623 del 20 ottobre 2009, Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo da parte delle pubbliche amministrazioni, in Boll. n. 40/09, AS237 del 24 aprile 2002, Accertamento e riscossione dei tributi locali, in Boll. n. 18/02, AS187 del 28 settembre 1999, Bandi di gara in materia di appalti pubblici, in Boll. n. 48/99, e AS107 del 2 dicembre 1997, Affidamento dei servizi assicurativi da parte degli enti pubblici, in Boll. n. 47/97.

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