Accollo dei debiti di una società partecipata posta in liquidazione

Nel caso di società partecipate, anche laddove il Comune eserciti sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, non sussiste un obbligo per l’Ente di assumere a carico del proprio bilancio i debiti societari rimasti insoddisfatti all’esito della procedura di liquidazione della società. Qualora l’Ente, con una scelta del tutto discrezionale, che va adeguatamente motivata, decide di rinunziare al limite legale della responsabilità patrimoniale per debiti, occorre che si individui lo schema causale di contratto al quale ricondurre l’operazione di assunzione del debito, che si dia conto delle ragioni di vantaggio e di utilità evidente per l’Ente che la giustificano e che si verifichi se le condizioni finanziare dell’Ente la permettono. Escluso il ricorso al riconoscimento del debito fuori bilancio (ipotesi che nella fattispecie non ricorre), al Comune non resta altra possibilità, per assumere impegni o effettuare spese a soddisfazione dei creditori rimasti insoddisfatti all’esito della procedura liquidatoria di società partecipate, che agire contabilmente secondo le procedure ordinarie disciplinate dall’art. 191 TUEL. La possibilità di avvalersi dei proventi derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile per spese diverse dagli investimenti, sussiste, eccezionalmente, solo nel caso in cui occorra provvedere al mantenimento degli equilibri di bilancio ex art. 193, 2° e 3° c., TUEL. Se trattasi di proventi rivenienti da alienazione di beni patrimoniali aventi specifica destinazione per legge, il Comune ha facoltà di utilizzarli, oltre i vincoli di legge, ex comma 28 dell’art. 3 della legge n. 350/2003, nei limiti del plusvalore realizzato, quando occorre sostenere spese connesse alle finalità di cui all’articolo 187, comma 2, del TUEL.
DEL Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Basilicata  17/5/2011, n. 13

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